ORDINANZA 20 marzo 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797)
Data:
23 Marzo 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01797)
(GU n.73 del 20-3-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045; Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita' pubblica in ambito transfrontaliero; Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; nonche' le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria»; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 449
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Disposizione di servizio: Adozione di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 202, con riserva di approvazione del disciplinare del L.A.E. e dei suoi allegati.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all’art. 1, comma 6, dispone: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;Vista la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;Richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;Vista con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;Vista, inoltre, la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all’accordo individuale di cui alla legge 81/2017;Considerato che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;Rilevato che nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d’urgenza l’attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell’ente per i quali l’Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall’applicazione dell’istituto de quo unicamente le attività collegate all’emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che sia necessario e urgente, fino al 25 marzo 2020 e fatte salve eventuali proroghe del predetto termine disposte a norma di legge, attivare presso il Comune di Orvinio il ricorso al lavoro agile o smart working in emergenza, che in ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020 diviene la ordinaria modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell’ente, con l’individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con la esclusione delle sole attività speciali di cui al precedente capoverso;Evidenziato che l’attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell’espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;Rilevato che è necessario, pertanto, disciplinare le modalità urgenti di attuazione del Lavoro Agile in Emergenza – LAE, con riserva di approvare il disciplinare specifico con un ulteriore atto, definendola come ordinaria forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell’attuale contingenza di emergenza sanitaria; Dato atto che è necessario contestualmente valutare e garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete informativa comunale; Rilevato che l’art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, così dispone: «si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, (…)», e che, pertanto, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all’attivazione della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa di cui sopra;Dato atto che, nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile o smart working, dall’adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;Dato atto che il D. Lgs. 165/2001, all’art. 5, comma 2, prevede che nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9;Rilevata la propria competenza all’adozione del presente atto, nelle funzioni di coordinamento delle figure dei Responsabili dei servizi e al fine di garantire omogeneità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. 267/2000;Richiamato inoltre l’art. 107 del predetto d.lgs. 267/2000; DISPONE1) Di attivare, in via emergenziale e per tutta la durata del periodo individuato al d.p.c.m. 11 marzo 2020, fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia, la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o smart working di cui all’art. 14, comma 2, della legge 124/2015 e alla legge 81/2017, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa ordinaria nell’attuale contingenza di emergenza sanitaria, in applicazione dell’art. 1, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, con la sola esclusione delle attività legate allo stato di emergenza attuale ovvero che l’amministrazione individui come indifferibili e da rendere in presenza;2) Di disporre che l’attività lavorativa in lavoro agile o smart working si articoli secondo quanto previsto dagli atti richiamati in premessa; 3) Di disporre altresì che i Responsabili dei servizi diano applicazione a quanto sopra, secondo le specifiche esigenze dei servizi assegnati, e procedendo all’ individuazione contestuale delle attività che non possono essere rese in modalità di lavoro agile e del personale che non può accedervi per la natura delle prestazioni rese; 4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all’attivazione della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa agile di cui sopra; 5) Di trasmettere la presente determinazione alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione. F.TO Il Segretario ComunaleDr. Umberto Imperi
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Ordinanza Sindacale n. 4/2020
Del 12/03/2020
OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID-19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus . Disposizioni precauzionali- Ordinanza contingibile ed urgente
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le varie ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile aventi ad oggetto “ Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 6;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili all’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale dl diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11.03.2020, sulla chiusura delle attività commerciali;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio , n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020, n. Z00006;
RICHIAMATO l’art. 54, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
RAVVISATA la necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni governative e regionali sopra richiamate, a tutela della salute pubblica;
VISTA la legge n. 225 del 24.02.1992;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 54;
Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
1. A far data dall’adozione della presente ordinanza e fino al 25 marzo 2020:
· Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
· Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
· Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
DISPONE
– La pubblicazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line del presente provvedimento, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
– La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
Prefettura – UTG DI Rieti
Responsabile Ufficio di Polizia Locale
Comando Stazione Carabinieri di Orvinio
Responsabili dei Servizi e Segretario Comunale
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
Li 12/03/2020
IL SINDACO
F.to Alfredo Simeoni
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
COMUNE DI ORVINIO
PROVINCIA DI RIETI
Tel. 0765-92007 Fax 0765 9430885 C.F. e P.IVA 00109530576
Ordinanza Sindacale n. 3/2020
Del 11/03/2020
OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID-19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus . Disposizioni precauzionali-
Ordinanza contingibile ed urgente
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le varie ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile aventi ad oggetto “ Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 6;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili all’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale dl diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio , n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;
RICHIAMATO l’art. 54, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
RAVVISATA la necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni governative e regionali sopra richiamate, a tutela della salute pubblica;
RITENUTO opportuno, per tutelare meglio la cittadinanza ed il personale dipendente dell’amministrazione comunale, nonché contenere i rischi legati alla diffusione del COVID-19, derogare temporaneamente alle consuete modalità di accesso agli uffici comunali da parte dell’utenza;
CONSIDERATO che la riduzione dell’afflusso di persone presso gli uffici comunali rappresenta una valida misura per evitare assembramenti di soggetti che possano facilitare la diffusione del virus COVID – 19 sia tra gli utenti che tra questi ultimi ed il personale dipendente;
DATO ATTO che
– – la maggior parte dei servizi che rendono gli uffici possono essere garantiti all’utenza facendo ricorso a strumenti digitali, telematici o telefonici, utilizzando i canali della posta elettronica, delle piattaforme digitali o del contatto telefonico ;
– – qualora non fosse possibile garantire il servizio all’utente, si attiverà la possibilità di presenza fisica dell’utente medesimo presso gli uffici, previo appuntamento e, in ogni caso, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020;
–
VISTA la legge n. 225 del 24.02.1992;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 54;
Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
1. A far data dall’adozione della presente ordinanza e sino alla data del 3 aprile 2020, salvo eventuali e necessarie proroghe, revoche o modificazioni, la sospensione delle ordinarie modalità di accesso agli uffici comunali che implichino la presenza fisica dell’utente presso gli uffici stessi;
2. L’accesso di persona agli uffici comunali da parte dell’utenza sarà possibile esclusivamente previo appuntamento telefonico con gli uffici medesimi e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, per l’espletamento di pratiche non rinviabili, indifferibili o che non possano essere gestite e concluse facendo ricorso alle soluzioni digitali, telematiche o telefoniche ad oggi in utilizzo presso l’amministrazione comunale;
3. L’accesso alla sede comunale resta contingentato nel contingentato nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia contenute all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e nell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio , n. Z00004 del 08.03.2020;
4. E’ cura di ciascun Responsabile del Servizio implementare e rafforzare l’utilizzo di mezzi informatici, telefonici e digitali per garantire all’utenza il necessario grado di assistenza e supporto, nonché la conclusione dei procedimenti amministrativi;
COMUNICA
All’utenza che i responsabili possono essere contattati ai seguenti indirizzi email:
segreteria.orvinio.ri@legalmail.it
ed al numero telefonico 0765 92007
DISPONE
– La pubblicazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line del presente provvedimento, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
– La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
Prefettura – UTIG DI Rieti
Responsabile Ufficio di Polizia Locale
Comando Stazione Carabinieri di Orvinio
Responsabili dei Servizi e Segretario Comunale
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
Li 11/03/2020
IL SINDACO
F.to Alfredo Simeoni
Ultimo aggiornamento
24 Novembre 2020, 18:31